Fin dall’inizio di questa seconda ondata pandemica, tutti i nostri appassionati si sono posti frequentemente una domanda: potrò continuare a giocare a tennis?
Oggi ci focalizziamo esclusivamente sulle zone rosse, quelle con massima gravità di contagio, per capire meglio chi e come si può accedere ai campi di allenamento e alle competizioni. Proveremo anche a condividere qualche specifica riflessione regionale.
Il riferimento normativo, per tutte le regioni rosse, è riportato nel DPCM (art.3 co.4 lett.a). Questo articolo è stato interpretato dal Ministero dello sport attraverso la FAQ numero 18 (pubblicata sullo stesso sito del Ministero dello sport) che recita testualmente:
DOMANDA: un atleta tesserato per una Società Sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti?
[…]
RISPOSTA: Riguardo le regioni a massima gravità (zona rossa), in base all’art 3 comma 4 lett. a), non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale previsti dall’art.1 comma 9 lett. e), nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive.
In linea con quanto chiaramente precisato sopra, prima la Federtennis Lombardia e successivamente la Federtennis Calabria (zone rosse) hanno, già da tempo, precisato all’interno dei loro comunicati che “sono consentite le sessioni di allenamento solo ed esclusivamente di coloro che sono in possesso della tessera FIT”. Non si esclude che nelle prossime ore anche Federtennis Campania e Toscana (regioni diventate zone rosse) emanino un proprio comunicato simile allineandosi alla normativa nazionale.
Ciò premesso, proviamo a dettagliare la documentazione necessaria e completa per garantire spostamenti in linea con le normative vigenti. Non esiste una documentazione predefinita per cui proviamo attraverso l’interpretazione delle norme citate a fornire una bussola per orientare i circoli e gli atleti.
Sono tutti d’accordo: possono allenarsi e disputare competizioni solo ed esclusivamente gli atleti agonisti. Costoro, nel raggiungere il circolo, devono portare con se l’autocertificazione nella quale indicare nella parte relativa ai motivi una dicitura di questo tipo: “spostamento/accompagnamento minore per lo svolgimento di una sessione di allenamento finalizzata alla partecipazione a competizioni sportive consentite”. Nella parte finale (in merito allo spostamento dichiara inoltre che) si può aggiungere: “lo spostamento è consentito dalle disposizioni nazionali e da specifici chiarimenti nazionali e regionali”. Questa aggiunta è fondamentale in alcune regioni, come ad esempio la Campania, nella quale già prima della istituzione della zona rossa era stata interdetta la mobilità interprovinciale e solo uno specifico chiarimento all’ordinanza regionale n. 83 aveva precisato che nell’attività di “formazione che legittimano gli spostamenti sono incluse le attività di training nonché gli allenamenti connessi agli impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti”.
Soprattutto negli spostamenti intercomunali suggeriamo di chiedere preventivamente al circolo una certificazione che attesti che “l’atleta agonista (DATI ANAGRAFICI E NUMERO DI TESSERA FIT AGONISTICA) si allena presso quel circolo nei seguenti giorni….. e nelle seguenti fasce orarie….. in vista della disputa di competizioni di rilevanza nazionale riportate nell’elenco pubblicato dal CONI e per le quali, in base al proprio tesseramento, come atleta agonista, è abilitato a partecipare”. La precisazione dei giorni e degli orari è rafforzativa, ma è anche tutelante per il circolo in quanto non ne permette abusi in orari differenti e in giorni differenti.
Suggeriamo inoltre di allegare l’elenco competizioni autorizzate dal CONI ai sensi dell’art.1 comma 9 lett.e. o, se troppo lungo, portare con se un richiamo al link: https://www.coni.it/images/speciale_covid19/competizioni_eventi/FIT_-_SGAT-Tornei-nov_dic_2020.pdf .
Veniamo alla competizione dalla quale scaturisce la possibilità allenarsi. Conviene portare con se una copia della email inviata al circolo per l’iscrizione e l’eventuale risposta positiva di iscrizione ad uno dei tornei riportati nel suddetto elenco CONI. Questo punto è dibattuto, in quanto finché il termine delle iscrizioni è aperto io potrò sempre iscrivermi e non è detto che debba farlo necessariamente molti giorni prima, considerato anche il rischio di infortunio o di impegni concomitanti (problematica frequente nel tennis considerando l’impossibilità di predefinire gli orari di gioco).
Si può inoltre, per completezza, aggiungere il QRcode della tessera FIT (si ottiene direttamente dal sito Tennistalker oppure inquadrando la vostra tessera con una fotocamera abilitata). Questo permette di confermare la validità della tessera ed eventualmente il tesseramento presso il circolo nel quale ci si allena normalmente (soprattutto se ubicato fuori dal comune di residenza).
In aggiunta, per quanto riguardo gli spostamenti inter-regionali (il caso che ci è stato sottoposto riguarda una giovane seconda categoria molisana che si allena in Campania) suggeriamo di stampare il contenuto del seguente link ministeriale: http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-misure-per-lo-sport-nelle-tre-aree-di-rischio/ che per le zone rosse ammette spostamenti inter-regionali per allenamenti e competizioni (viene usato nel testo il plurale). Ricordiamo in questo caso di approfondire le normative regionali per il rientro da zona rossa in zona di minore gravità.
Ricordiamo che, secondo le disposizioni vigenti in materia di contenimento dell’epidemia di COVID-19, è ancora possibile accompagnare un passeggero estraneo al nucleo familiare con la propria auto. La norma vigente prevede un massimo di tre passeggeri (guidatore, congiunto convivente e terzo). Il terzo non convivente deve essere però seduto, da solo, sul sedile posteriore.
Una curiosità finale: È possibile derogare al coprifuoco nazionale nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre le ore 22:00?
Secondo la FAQ ministeriale n. 19: Si è possibile, poiché “in base a quanto disposto dall’art. 1 comma 3, è possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste.”
Questo richiamo normativo si pone l’obiettivo di fornire informazioni utili ai circoli e agli atleti. La normativa e le disposizioni si accavallano con frequenza quasi quotidiana e noi siamo pronti ad aggiornarvi, ma ovviamente precisiamo che Tennistalker non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze legate a sanzioni correlate ai descritti spostamenti. La lettura dell’articolo non esime quindi gli atleti e i dirigenti dei circoli da una lettura autonoma dell’intera normativa per evitare qualsiasi rischio residuo.
Buon tennis a tutti!
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