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    il nuovo DPCM di novembre: tennis e zone rosse

    DPCM: E’ stato firmato nella notte dal Governo ed in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre il nuovo DPCM, a breve in Gazzetta Ufficiale.

    Lo stavamo aspettando, lo avevano annunciato e oggi leggiamo nel nuovo DPCM cosa sarà consentito e cosa non sarà consentito, quali restrizioni dovremo seguire e come ancora una volta la nostra quotidianità, le nostre abitudini, la nostra pseudo normalità sia stata ridisegnata per tentare di arginare la seconda ondata del Covid-19. 

    Per quanto riguarda il tennis, nelle zone rosse si fermerà anche l’attività all’aperto dei centri sportivi.

    Gli spogliatoi rimarranno chiusi e, soprattutto, l’attività di interesse nazionale, l’unica permessa, non sarà più affidata alle decisioni delle singole federazioni (come invece era stato deciso dal DPCM di una settimana fa). Sarà invece affidata alla valutazione del CONI (Comitato Olimpico) e al CIP (Comitato Paralimpico).

    Cosa vorrà dire? DPCM

    Cosa vorrà dire questo? Oggi non possiamo ancora saperlo. Il CONI potrà confermare le scelte relativamente alle competizioni di interesse nazionale gia effettuate in passato dalle singole Federazioni (come auspichiamo) o, in alternativa, affermare il proprio ruolo ridefinendo tali competizioni e quindi, a cascata, gli atleti abilitati agli allenamenti.

    Per quanto riguarda le zone rosse, quindi le zone considerate ad alto rischio sarà vietata tutta l’attività anche relativa agli allenamenti delle squadre (a livello regionale e provinciale) per le quali sono già sospese le gare. E sempre nelle zone rosse, saranno sospese tutte le attività, anche di interesse nazionale, degli Enti di promozione.

    Pertanto le limitazioni allo “sport” inserite nella bozza del Dpcm non sembrerebbero prevedere nessun cambiamento per quanto riguarda il professionismo e l’attività dilettantistica di vertice, ad eccezione del fatto che dovrà intervenire il CONI e CIP con sua valutazione.

    Ma nelle zone rosse, si fermerà anche l’attività all’aperto dei centri sportivi, si potrà svolgere attività motoria solo in prossimità della propria abitazione e con la mascherina. E sembrerebbe che l’attività sportiva si potrà effettuare solo all’aperto e in forma individuale.

    Le attività sospese

    Sospese quindi tutte le attività previste dalle lettere f) e g) del DPCM, anche svolte nei centri sportivi all’aperto oltrechè la sospensione di tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

    Infatti il nuovo DPCM prevede una serie di misure applicabili su tutto il territorio nazionale tra le quali Coprifuoco anticipato alle 22, chiusure e blocco spostamenti a seconda del livello di rischio Coronavirus attribuito alle regioni, con un meccanismo automatico, dai mini lockdown nelle zone rosse alle nuove restrizioni in quelle arancioni ed anche verdi.

    In linea di massima, al di là del colore che si voglia utilizzare, possiamo considerare l’attribuzione del rischio su una scala che parte da quello basso, per arrivare al medio e a quello alto.

    Avremo maggiori dettagli nelle prossime ore sapremo anche in quale categoria sarà collocata ogni regione, in base ai 21 criteri stabiliti, che su ordinanza del Ministero della Salute saranno automaticamente obbligate ad attenersi alle regole di ciascuna fascia di rischio per almeno 15 giorni. Nell’ultimo monitoraggio disponibile, quello dal 19 al 25 ottobre, ad esempio, 11 Regioni/PA sono classificate a rischio elevato e 8 a rischio medio.

    In base al nuovo Dpcm le zone sono state così suddivise:

    zona rossa : Lombardia, Piemonte, Calabria, e Valle d’Aosta;

    zona arancione : Puglia e Sicilia;

    zona gialla : Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Veneto.

    Nessuna regione in zona verde.

    Le ordinanze previste e la relativa classificazione delle differenti aree di rischio saranno riviste con frequenza almeno settimanale con l’intento di verificare il permanere dei presupposti ma in ogni caso ad oggi efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto, ovvero il 3 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe

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